I laureati del corso in Educazione professionale abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale sono operatori nelle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione che svolgono con titolarità e autonomia profesisonale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di ottenere il positivo inserimento o reinserimento dei soggetti in difficoltà.
Genova, C.so Andrea Podestà, 2 e Via L. B. Alberti, 4
Scienze dell'educazione e della formazione
È previsto un esame d'accesso per 20 posti (salvo diverse disposizioni ministeriali).
Il percorso di Laurea: "Educazione Professionale" mira alla formazione di un/una operatore/trice in grado di attuare specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità, con obiettivi educativo-relazionali, in un contesto di partecipazione e ricupero alla vita quotidiana; curando il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.
Per essere ammessi alla prova finale occorre aver conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste nel piano di studi. La prova finale, sostenuta di fronte a una commissione nominata dalla competente autorità accademica e composta a norma di legge, consiste nella dissertazione di un elaborato di natura teorico-applicativa-sperimentale e nella dimostrazione di abilità pratiche nel gestire una situazione inerente lo specifico professionale.
Strutture sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche.
Il corso di laurea ha la durata di tre anni durante i quali lo studente deve acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU), di norma 60 CFU per anno. Il CFU misura il lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente nell'attività formativa prevista dagli ordinamenti didattici e corrisponde a 25 ore di attività formativa comprensive dello studio individuale.
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2, comma 1, operatori nelle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione che svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.